(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 4 del 15 gennaio 1988)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visti  i  propri  decreti  n.  04118/Pres.  del  12  ottobre 1973,
registrato alla Corte dei conti il  28  febbraio  1974,  registro  4,
foglio  17, n. 0130/Pres. del 22 febbraio 1979, registrato alla Corte
dei conti il 30 giugno 1979, registro 5, foglio 185  e  n.  240/Pres.
dd. 5 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1984,
registro  6,  foglio  316,  con  i  quali  sono  stati  approvati  il
regolamento  per  il servizio di economato dell'Azienda delle foreste
della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  le  successive   modifiche
proposte dal consiglio di amministrazione dell'Azienda;
   Vista  la  deliberazione  n. 32 del 10 marzo 1986, con la quale il
consiglio di amministrazione dell'Azienda ha adottato un nuovo  testo
di  regolamento  per  il  servizio di economato, adeguato all'attuale
situazione sia contabile che normativa, con particolare  riguardo  al
nuovo regolamento per la amministrazione e la contabilita' degli enti
regionali;
   Vista  la  deliberazione  n.  91  del  21 luglio 1986 del medesimo
consiglio di amministrazione, che, tenendo conto  delle  osservazioni
delle  direzioni  regionali  della  ragioneria generale e dei servizi
amministrativi,  ha  apportato  alcune  modifiche  allo   schema   di
regolamento in precedenza adottato;
   Viste  le  note  21  agosto  1986  n. Fin-13920/V/Cass/Mass-3 e 29
agosto 1986 n. 1437/Rag/S/2-14/4, con  le  quali  rispettivamente  la
direzione   regionale  dei  servizi  amministrativi  e  la  direzione
regionale della ragioneria generale hanno espresso parere  favorevole
al nuovo testo di regolamento risultante dalle ultime modifiche;
   Vista  la  deliberazione n. 53 del 19 maggio 1987 del consiglio di
amministrazione dell'Azienda, che, accogliendo un'osservazione  della
Corte  dei  conti,  condivisa  dalle  direzioni regionali dei servizi
amministrativi e  della  ragioneria  generale,  la  quale  ultima  ha
suggerito  un'ulteriore  variazione, ha provveduto ad apportare nuove
modifiche allo schema di regolamento;
   Visto lo statuto di autonomia;
   Vista  la  legge  regionale  25  maggio  1966,  n.  7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, ed in particolare
l'art. 7;
   Visto  il  regolamento  per  il  funzionamento  dell'Azienda delle
foreste, approvato con decreto del presidente della giunta  regionale
8 agosto 1973, n. 03099/Pres. e modificato con decreto del presidente
della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 01210/Pres.;
   Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n. 5441 del 24
ottobre 1986 e n. 4674 del 25 settembre 1987;
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato  il  nuovo  regolamento per il servizio di economato
dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia  Giulia,  nel
testo adottato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima
con deliberazioni n. 32 del 10 marzo 1986, n. 91 del 21 luglio 1986 e
n.  53  del  19 maggio 1987, che si allega al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
   E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservare e far osservare
l'allegato regolamento.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, addi' 5 ottobre 1987
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 15 dicembre 1987
 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 21, foglio 352
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO DELLA
   AZIENDA DELLE FORESTE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
 
                               Art. 1.
 
   L'economato dell'Azienda regionale delle foreste provvede:
     a)  all'acquisto,  conservazione e distribuzione degli stampati,
della carta, degli oggetti di cancelleria, degli  strumenti  tecnici,
del  mobilio, delle uniformi e di quanto altro possa occorrere per il
funzionamento degli uffici e degli edifici dell'Azienda;
     b)  all'amministrazione  di  ogni  altra  spesa d'ufficio ed, in
particolare, delle spese postali, telegrafiche e  telefoniche,  delle
spese  per  il  riscaldamento  e  per  i  consumi d'acqua luce e gas,
nonche' di quelle relative ai locali occupati per conto dell'Azienda;
     c)  alla stampa ed alla pubblicazione degli atti, dei documenti,
registri, ecc., salvo che non sia diversamente disposto;
     d) alla manutenzione, al funzionamento e all'assicurazione degli
automezzi, secondo le particolari istruzioni emanate a parte per tale
servizio;
     e) alla vendita dei beni mobili fuori uso;
     f)  all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine,
del furto ecc. dei beni mobili e immobili dell'Azienda;
     g)  a  disporre l'imbandieramento e l'illuminazione degli uffici
dell'Azienda nelle ricorrenze stabilite o in  occasioni  di  speciali
festeggiamenti;
     h) al minuto mantenimento degli uffici dell'Azienda;
     i)  alle  altre  gestioni  particolari  che fossero affidate dal
consiglio di amministrazione;
     l)  all'istruttoria  delle  pratiche  relative  ai compiti sopra
specificati;
     m) al servizio di pulizia e custodia.