(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 15 gennaio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti i propri decreti n. 04118/Pres. del 12 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro 4, foglio 17, n. 0130/Pres. del 22 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1979, registro 5, foglio 185 e n. 240/Pres. dd. 5 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1984, registro 6, foglio 316, con i quali sono stati approvati il regolamento per il servizio di economato dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia e le successive modifiche proposte dal consiglio di amministrazione dell'Azienda; Vista la deliberazione n. 32 del 10 marzo 1986, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha adottato un nuovo testo di regolamento per il servizio di economato, adeguato all'attuale situazione sia contabile che normativa, con particolare riguardo al nuovo regolamento per la amministrazione e la contabilita' degli enti regionali; Vista la deliberazione n. 91 del 21 luglio 1986 del medesimo consiglio di amministrazione, che, tenendo conto delle osservazioni delle direzioni regionali della ragioneria generale e dei servizi amministrativi, ha apportato alcune modifiche allo schema di regolamento in precedenza adottato; Viste le note 21 agosto 1986 n. Fin-13920/V/Cass/Mass-3 e 29 agosto 1986 n. 1437/Rag/S/2-14/4, con le quali rispettivamente la direzione regionale dei servizi amministrativi e la direzione regionale della ragioneria generale hanno espresso parere favorevole al nuovo testo di regolamento risultante dalle ultime modifiche; Vista la deliberazione n. 53 del 19 maggio 1987 del consiglio di amministrazione dell'Azienda, che, accogliendo un'osservazione della Corte dei conti, condivisa dalle direzioni regionali dei servizi amministrativi e della ragioneria generale, la quale ultima ha suggerito un'ulteriore variazione, ha provveduto ad apportare nuove modifiche allo schema di regolamento; Visto lo statuto di autonomia; Vista la legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, ed in particolare l'art. 7; Visto il regolamento per il funzionamento dell'Azienda delle foreste, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 1973, n. 03099/Pres. e modificato con decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 01210/Pres.; Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 5441 del 24 ottobre 1986 e n. 4674 del 25 settembre 1987; Decreta: E' approvato il nuovo regolamento per il servizio di economato dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo adottato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima con deliberazioni n. 32 del 10 marzo 1986, n. 91 del 21 luglio 1986 e n. 53 del 19 maggio 1987, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 5 ottobre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 15 dicembre 1987 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 21, foglio 352 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO DELLA AZIENDA DELLE FORESTE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Art. 1. L'economato dell'Azienda regionale delle foreste provvede: a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli strumenti tecnici, del mobilio, delle uniformi e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici e degli edifici dell'Azienda; b) all'amministrazione di ogni altra spesa d'ufficio ed, in particolare, delle spese postali, telegrafiche e telefoniche, delle spese per il riscaldamento e per i consumi d'acqua luce e gas, nonche' di quelle relative ai locali occupati per conto dell'Azienda; c) alla stampa ed alla pubblicazione degli atti, dei documenti, registri, ecc., salvo che non sia diversamente disposto; d) alla manutenzione, al funzionamento e all'assicurazione degli automezzi, secondo le particolari istruzioni emanate a parte per tale servizio; e) alla vendita dei beni mobili fuori uso; f) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine, del furto ecc. dei beni mobili e immobili dell'Azienda; g) a disporre l'imbandieramento e l'illuminazione degli uffici dell'Azienda nelle ricorrenze stabilite o in occasioni di speciali festeggiamenti; h) al minuto mantenimento degli uffici dell'Azienda; i) alle altre gestioni particolari che fossero affidate dal consiglio di amministrazione; l) all'istruttoria delle pratiche relative ai compiti sopra specificati; m) al servizio di pulizia e custodia.